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Trasformazione delle parti comuni |
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E’ possibile trasformare l’utilizzo delle parti comuni all’interno di un condominio, come ad esempio destinare parte del giardino condominiale a un parco giochi o parcheggio, o magari l’ex portineria in asilo o lavanderia. La sentenza della Cassazione numero 15319 del 12 luglio scorso si occupa proprio di uno di questi casi e stabilisce che è legittima la trasformazione di una parte del giardino condominiale in parcheggio, purché decisa dall’assemblea con una delibera adottata a maggioranza. Quindi tutte le decisioni migliorative sull’utilizzo delle parti comuni possono essere prese con una maggioranza semplice. Cioè degli intervenuti in assemblea che devono rappresentare almeno i 500 millesimi di proprietà. Ci sono però delle condizioni: Non si deve alterare il decoro dell’edificio. Non va impedito l’uso della parte comune anche a un solo condomino. Infine la delibera non deve essere esplicitamente vietata dal regolamento del condominio.
(Fonte: Italia Oggi) |
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Investimenti sulle parti comuni |
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L’Agenzia delle Entrate direzione Veneto ha messo in luce che se un condomino possiede più immobili all’interno dello stesso stabile, il limite massimo di spesa di 48.000 euro per gli investimenti sulle parti comuni non va moltiplicato per il numero degli appartamenti. L’amministrazione finanziaria ha anche ribadito che l’importo massimo della spesa detraibile non fa riferito solo all’abitazione, ma anche alle sue pertinenze unitamente considerate. Si tratta però di un principio che causa una disparità di trattamento tra la ristrutturazione delle pertinenze di abitazioni e gli investimenti sulle parti comuni condominiali, considerati come un’agevolazione indipendente dai lavori di rinnovo della casa. In questo caso vi è un autonomo limite di spesa di 48.000 euro e questo beneficio fiscale si aggiunge a quello spettante per il singolo appartamento. I funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno sostenuto che prendendo ad esempio un unico proprietario di un palazzo di 4 appartamenti, quest’ultimo può detrarre 48.000 euro per ogni appartamento accatastato, più 48.000 euro per la manutenzione ordinaria delle parti comuni. Una posizione che contrasta con la posizione ufficiale dell’Agenzia espressa nella risoluzione 25 gennaio 2008 n° 19/E, secondo cui per i lavori delle parti comuni dell’edificio è possibile usufruire di un tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione del 36% per ogni singola abitazione. |
Per quanto riguarda i rumori in condominio causati da condomini, animali o impianti comuni, la Cassazione ha stabilito, con la sentenza 3440 dell’11 febbraio 2011 che il limite di tollerabilità non è assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale e dalle caratteristiche della zona. Di conseguenza tale limite è più basso nelle zone dove sono presenti degli insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. Quindi il fatto che un rumore venga percepito non significa che sia intollerabile.
(fonte: Italia Oggi) |
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Colonie feline legittimate |
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Presso il Tribunale di Milano un Giudice Civile ha riconosciuto ai gatti senza padrone la possibilità di aggirarsi e nutrirsi nelle aree urbane e quindi anche all’interno dei palazzi. un diritto stabilito dalla legge 281 del 1991, mai applicata prima. Ciò è avvenuto perché una coppia di inquilini della periferia milanese ha denunciato una vicina chiedendo la rimozione delle ciotole con cui nutriva i gatti, l’allontanamento degli animali e di danni morali a tutti i condomini. Il Giudice ha deciso di legittimare l’esistenza di colonie feline in base alla convinzione che i gatti non possono essere definiti randagi, come accade per i cani, in quanto animali socializzanti.
(fonte: Italia Oggi) |
I BALCONI AGGETTANTI NON POSSONO CONSIDERARSI DI PROPRIETA’ COMUNE
I balconi aggettanti, che sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono, non svolgendo alcuna funzione di sostegno di necessaria copertura dell’edificio non possono considerarsi al servizio dei piani sovrapposti e a essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 cod. civ.
Di conseguenza, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Questo principio non risulta inedito, ma è spesso al centro di pronunce della Cassazione, come la n. 218/2011 (Sez. II civ. sent.) |
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