Autorizzazione o ratifica in caso di contenzioso PDF Stampa E-mail
L'amministratore che promuove un contenzioso o si difende in giudizio per conto del condominio, senza aver ottenuto l’autorizzazione dall’assemblea, deve darne subito comunicazione ai condòmini, affinché procedano alla ratifica del suo operato.



Lo può fare nel corso di un'assemblea ordinaria, sempre che i tempi del giudizio lo permettano, altrimenti in un'assemblea che deve convocare.
Una volta ascoltate le ragioni che hanno indotto l'amministratore a dare seguito al contenzioso giudiziario, l'assemblea decide se ratificare o meno il suo operato. La relativa delibera va assunta con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi (articolo 1136, comma 4, codice civile).
Da tale momento decorre inoltre il termine di 30 giorni entro cui è consentito al condomino dissenziente (presente in assemblea) di comunicare all'amministratore, con le modalità previste dall'articolo 1132 del codice civile, la propria volontà di dissociarsi dalla lite.
Al fin di evitare possibili contestazioni in corso di causa, la delibera deve essere prodotta nel giudizio, così da assolvere pienamente l'onere probatorio circa l'esistenza in capo all'amministratore del mandato da parte dei condomini a promuovere l'azione giudiziaria.
Non importa se durante la pendenza del giudizio cambia l'amministratore, in quanto tale mutamento non incide sul rapporto processuale, che è in ogni caso riferito - sia dal lato passivo sia da quello attivo - al condominio, quale ente di gestione che opera in rappresentanza e nell'interesse dei condomini (Cassazione, sentenza 9282/2006).
Può invece accadere che l'assemblea, nonostante i chiarimenti forniti dall'amministratore, decida di non ratificare la sua decisione di dare corso al giudizio, sia come parte attiva che passiva. L'amministratore, a questo punto, si trova ad essere privo del potere di rappresentare i condomini in relazione all'azione giudiziaria esercitata.

Il che comporta conseguenze interne ed esterne rispetto al giudizio attualmente pendente:
- sul piano delle conseguenze interne, non c'è dubbio che l'amministratore debba tenere indenne il condominio da qualsiasi pregiudizio, tra cui le spese legali, conseguente sua decisione di dare corso o di proseguire il giudizio senza avere prima interpellato l'assemblea;
- sul piano delle conseguenze esterne, in assenza del potere di rappresentanza in capo all'amministratore per difetto di ratifica, la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti e della sentenza impugnata. Una conseguenza gravissima, dunque, che impone all'amministratore di risarcire il danno.
(Fonte: Il Sole 24ore).
 

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