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STATUTO SOCIALE “A.G.I.A.I.” Con il patrocinio della Fondazione Geometri Italiani e il Coordinamento del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI. ART. 1 - Costituzione e Sede L’A.G.I.A.I (Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari), costituita con il patrocinio della Fondazione Geometri Italiani, (costituita da CNG e GL e CIPAGL) e con il coordinamento del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, tra professionisti Geometri Italiani, ha sede in Via Barberini n. 68 – 00187 Roma, è regolamentata dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. ART. 2 - Carattere dell’Associazione L’Associazione ha carattere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo fondamentale lo sviluppo della cultura degli amministratori in Italia e la valorizzazione della professione dell’Amministratore Immobiliare, attività, queste, coordinate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati. L’Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi culturali e sociali, sia in Italia, sia all’estero. ART. 3 - Durata La durata è a tempo illimitato, salvo scioglimento per provvedimento amministrativo o per delibera dell’assemblea con il modo indicato dagli articoli 13 e 31. ART. 4 – Scopi L’A.G.I.A.I si prefigge i seguenti scopi: • Migliorare il livello culturale e professionale degli associati, tramite corsi d’istruzione e formazione, di ricerche od altro e promuovere scambi culturali, iniziative editoriali; • Valorizzare la professione dell’Amministratore immobiliare attraverso opportune iniziative da intraprendere presso Enti pubblici e privati; • Costituire un elenco dei propri iscritti da diffondere, nelle forme appropriate, presso tutti i soggetti che possono avere interesse a conoscere la realtà degli Amministratori Immobiliari; • Promuovere l’Associazione stessa mediante proposte di collaborazione con Ministeri, Enti locali ed altri; • Elevare la figura dell’Amministratore Immobiliare Italiano sul modello degli altri paesi Europei favorendo l’integrazione nel contesto internazionale. • redigere l’annuario dei lavori dell’Associazione e pubblicare annualmente l’elenco dei soci. L’Associazione, nell’ambito delle sue finalità, può stipulare accordi di carattere organizzativo e scientifico con Enti, Società, Organizzazioni e Associazioni Culturali affini, operanti in Italia e all’estero. Ad A.G.I.A.I. è data, inoltre, la possibilità di confederarsi con altre Associazioni, operanti, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, che perseguano scopi similari. Le principali attività che l’Associazione intende svolgere sono le seguenti: • Attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e tecniche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche. • Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati di studio e ricerca. • Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione degli atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche. ART. 5 – Statuto e Regolamento L’A.G.I.A.I. è regolata dal presente Statuto Sociale e da un Regolamento Integrativo. Detto Regolamento Integrativo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’Assemblea dei Soci. TITOLO II – I SOCI ART. 6 – Requisiti dei Soci L’A.G.I.A.I. è costituita dalla totalità dei Soci, senza limitazione di numero, che si riuniscono periodicamente in Assemblea. I Soci possono essere: onorari, di diritto e ordinari. Assemblea. I Soci possono essere: onorari, di diritto e ordinari. I soci onorari sono nominati per delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone distintesi per i meriti scientifici o culturali o per l’apporto all’Associazione. I soci di diritto sono: Il Presidente (o suo delegato scelto nell’ambito del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati) ed un consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in carica senza diritto di voto. I soci ordinari sono: • individuali (persone fisiche): iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati, pensionati geometri e geometri dipendenti di pubbliche amministrazioni; • collettivi (persone giuridiche): - Collegi Provinciali e Circondariali dei Geometri; - Associazioni di Amministratori Immobiliari aventi carattere locale e scopi sociali similari a quelli dell’A.G.I.A.I.; - Amministrazioni ed Enti pubblici, Università, Istituti e licei Tecnici e Fondazioni. I soci ordinari senza diritto di voto sono: • individuali (persone fisiche): praticanti iscritti all’Albo dei praticanti dei Geometri e Geometri Laureati; • I sostenitori (persone fisiche e giuridiche). I soci collettivi sono rappresentati da una persona fisica designata da Collegi, Associazione o Ente. ART. 7 – Ammissione dei Soci Le domande di ammissione devono essere indirizzate al presidente che le sottopone al Consiglio Direttivo per l’accettazione. Per i soci individuali la domanda d’iscrizione deve essere corredata da un curriculum comprendente i titoli posseduti e l’attività professionale svolta. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. L’appartenenza del Socio al Sodalizio è comprovata dalla sua iscrizione sul libro dei soci tenuto dal Segretario ed allo stesso sarà rilasciato il regolare attestato di iscrizione. ART. 8 – Doveri dei Soci L’ammissione del Socio comporta l’accettazione dei seguenti obblighi sociali: • Osservanza delle Regole statutarie e del Regolamento Integrativo; • Rispetto delle Deliberazioni degli Organi Direttivi; • Impegno al versamento delle quote associative. Le quote associative sono costituite da: • Quota d’iscrizione (una tantum); • Quota associativa annuale; • Quota assicurativa per perdite pecuniarie annuale. L’importo delle quote, per ciascuna categoria di Soci e per ogni anno, sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria in sede di preparazione dei bilanci. I Soci Onorari e di diritto sono esenti dal pagamento della quota associativa. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. ART. 9 – Diritti dei Soci I Soci onorari ed i Soci ordinari in regola con i versamenti, hanno i seguenti diritti: • diritto al voto; • partecipare, a condizioni agevolate, alle varie attività organizzate dall’associazione; • ricevere pubblicazioni curate dall’associazione; • ricoprire cariche sociali ad esclusione dei soci ordinari già iscritti in altre associazioni similari alla A.G.I.A.I. • usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Associazione. Tutti i soci, di qualunque categoria, hanno diritto ad un solo voto. ART. 10 – Perdita della qualità di Socio La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi: • per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, che diventano operanti amministrativamente dal 1° gennaio dell’anno successivo; • per decadenza e, in altre parole, per la perdita di qualcuno dei diritti di base ai quali è avvenuta l’ammissione; • per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per condotta riprovevole, intendendo come tale quella condannata dal Codice Civile, o gravemente contraria agli interessi stabiliti dalle finalità statutarie; • per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno. • per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per condotta riprovevole, intendendo come tale quella condannata dal Codice Civile, o gravemente contraria agli interessi stabiliti dalle finalità statutarie; • per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno. TITOLO III – ORGANI DIRETTIVI ART. 11 – Organi dell’Associazione Gli organi direttivi dell’A.G.I.A.I. ai quali è affidato il governo dell’Associazione sono costituiti da: • L’Assemblea dei Soci; • Il Consiglio Direttivo; • La Giunta Esecutiva; • Il Presidente e Vicepresidente; • Il Revisore; • Il Collegio dei Probiviri . ASSEMBLEA ART. 12 – Partecipazione all’Assemblea Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, i Soci iscritti nel libro Soci in regola con le quote sociali. L’Assemblea viene convocata in via Ordinaria una volta l’anno, entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche e per presentare il bilancio preventivo per l’anno in corso. L’Assemblea può essere inoltre convocata, sia in sede Ordinaria, sia in sede Straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno il 30% (trenta percento) dei soci. ART. 13 – Compiti dell’Assemblea Ad essa competono le seguenti prerogative: in sede Ordinaria: • Eleggere i membri del Consiglio Direttivo; • Eleggere il Collegio dei Probiviri; • Nominare i Soci Onorari; • Discutere e deliberare sui bilanci annuali consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; • Approvare il programma d’attività dell’associazione proposto dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo; Fissare, per proposta del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote d’ammissione e i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti; • Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. In sede Straordinaria: • Deliberare sullo scioglimento dell’associazione; • Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; • Deliberare sul trasferimento della sede legale; • Deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno almeno il 30% (trenta percento) dei soci. ART. 14 – Convocazione Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario, mediante invito indirizzato ai soci, nelle forme decise dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente. Nei casi d’urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni di calendario. In seconda convocazione l’assemblea può essere costituita dopo un’ora dalla prima. ART. 15 – Deliberazioni dell’Assemblea L’Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. L’assemblea in sede Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci. L’assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun Socio, in regola con il pagamento della quota associativa, può essere rappresentato in Assemblea da un altro Socio per delega. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci, oltre a se stesso. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In assenza anche di questi da persona designata dall’Assemblea. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da Segretario, sia per l’Assemblea in sede ordinaria che straordinaria. L’Assemblea Ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la sola maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione. Esso è composto da sette membri nominati dall’Assemblea ed inoltre dal Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, o suo delegato, con voto consultivo. Ogni Socio è libero di candidarsi ed ha diritto al voto solo se in regola con i versamenti delle quote sociali o i pagamenti in genere. Sono considerati eletti i Soci candidati che ottengano il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e solo per l’ordinaria amministrazione, fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati soltanto per un altro mandato. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di non più di due componenti, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere all’integrazione per captazione tra i più votati. Non possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri Liberi Professionisti e coloro già componenti di Consigli Direttivi di altre associazioni patrocinate dalla Fondazione Geometri Italiani. ART. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha il compito di: • Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, prende direttamente, salvo convalida ove prevista, tutte le iniziative atte al conseguimento degli scopi sociali, al potenziamento e al miglioramento dell’Associazione e all’Attuazione dei programmi dell’attività. Amministrare i fondi dell’Associazione, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; • Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i Soci; • Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d’appartenenza di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; • Deliberare l’espulsione di un Socio sentito il parere dei Probiviri; • Predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’assemblea; • Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; • Deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci. Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri eletti, uno dei quali deve essere il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente. Esso delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale la mozione per cui ha votato il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle suo funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte di Soci e non Soci, assegnare incarichi specifici a singoli consiglieri, Soci e non Soci. ART. 18 – Nomina del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, entro un mese dal proprio insediamento, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e, su proposta motivata, può deliberare la revoca degli stessi. ART. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno quattro membri del Consiglio stesso tramite richiesta al Presidente, ogni volta che se ne dimostri la necessità, ma non meno di una volta ogni sei mesi, per l’esame dell’andamento della gestione sociale. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno quattro membri del Consiglio stesso tramite richiesta al Presidente, ogni volta che se ne dimostri la necessità, ma non meno di una volta ogni sei mesi, per l’esame dell’andamento della gestione sociale. L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario con lettera raccomandata con 15 (quindici) giorni d’anticipo. In caso di particolare urgenza può essere convocato con telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima. Possono partecipare alla adunanze del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, il Revisore, I Probiviri ed esperti, interni od esterni all’Associazione; il diritto di voto rimane in ogni modo limitato ai membri del Consiglio. Le sedute e deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario, ed il verbale sottoscritto dal Presidente. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE ART. 20 – Compiti del Presidente e Vicepresidente Il presidente: Rappresenta l’associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio; Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; Firma gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi; Sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; Può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanete; Ha l’obbligo di convocare entro 60 (sessanta) giorni l’Assemblea generale dei Soci quando è richiesto da almeno il 30% (trenta percento) dei Soci come indicato all’Art. 12. Il Vicepresidente: Collabora con il Presidente ed ha funzioni vicarie in caso di assenza dello stesso. GIUNTA ESECUTIVA ART. 21 – Compito della Giunta Esecutiva La giunta esecutiva: • E’ composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere; • Coadiuva il Presidente per l’attuazione del suo mandato, le sue decisioni devono ottenere l’approvazione del Consiglio Direttivo; • Si riunisce su convocazione del Presidente. SEGRETARIO ART. 22 - Compiti del Segretario Il segretario: • Conserva i registri e verbalizza le riunioni e le Deliberazioni della Giunta, del Consiglio e dell’Assemblea; • Prepara e firma la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti della Presidenza con i membri del Consiglio, informa il Consiglio Direttivo e, quando ne ravvisi l’opportunità, gli uffici e Sedi secondarie, degli atti dell’Associazione; Organizza, dirige e sorveglia le votazioni direttive o per referendum; • Garantisce riposte alla posta; • In caso di assenza o d’impedimento è sostituito da altro Consigliere designato dal Presidente. TESORIERE ART. 23 – Compiti del Tesoriere Il Tesoriere: • Attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario rilasciando o pretendendo ricevute pienamente liberatorie; • Promuove od attua le iniziative del Consiglio Direttivo necessarie alla vita economica dell’Associazione, redige e pubblica preventivi e consuntivi di gestione economica amministrativa, effettua prelevamenti e versamenti da e su conti correnti bancari o postali, conserva registri contabili. In caso d’assenza od impedimento è sostituito dal Segretario o da persona nominata dal Presidente. ART. 24 – Revisione dei bilanci La revisione dei bilanci viene affidata al Revisore incaricato dalla Fondazione Geometri Italiani. COLLEGIO DEI PROBIVIRI ART. 25 – Compiti del Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci di cui due eletti nella prima Assemblea ordinaria successiva al rinnovo del Consiglio Direttivo e non facenti parte di questo, ed uno nominato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Spetta al Collegio dei Probiviri arbitrare le controversie sorte in seno all’associazione anche in merito Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci di cui due eletti nella prima Assemblea ordinaria successiva al rinnovo del Consiglio Direttivo e non facenti parte di questo, ed uno nominato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Spetta al Collegio dei Probiviri arbitrare le controversie sorte in seno all’associazione anche in merito all’interpretazione dello Statuto e del Regolamento Integrativo, e rimettere le questioni al Consiglio Direttivo con un proprio parere. Spetta altresì al Collegio dei Probiviri esaminare le proposte d’espulsione di un Socio, intraprendendo le azioni utili al chiarimento e rimettendo la decisione al Consiglio Direttivo con un proprio parere. TITOLO IV - Finanza e patrimonio ART. 26 – Entrate dell’associazione Le entrate dell’Associazione sono costituite: • Dalla quota d’iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea Ordinaria; • Dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea Ordinaria per proposta del Consiglio Direttivo; • Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; • Da versamenti volontari degli associati e/o terzi; • Da contributi di pubbliche amministrazioni, Collegi Provinciali e Circondariali dei Geometri, Enti locali, istituti di credito ed Enti in genere; • Da sovvenzioni, donazioni o lasciti d’associati o terzi. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. ART. 27 – Durata del periodo di contribuzione I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario, che in ogni caso cessa di fare parte dell’Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. ART. 28 – Diritti dei Soci al patrimonio sociale Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. NORME FINALI E GENERALI ART. 29 – Esercizi Sociali L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente. ART. 30 – Utili o avanzi di gestione Durante la vita dell’associazione non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 31 – Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indizioni dell’Assemblea ad altre associazioni aventi scopi sociali simili ad A.G.I.A.I., il tutto sentito preventivamente l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 32 – Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e d’esecuzione del presente Statuto sono state disposte con Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. ART. 33 – Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico Italiano. |